Articolo 641 codice penale - Insolvenza fraudolenta
La frode presa in esame dall'articolo 641 è una frode del tutto particolare, che consiste nell'avvalersi di consuetudini create dal vivere civile, quale quella di soddisfare il pagamento di determinate prestazioni dopo averne usufruito, in modo che chi le ha prestate non può più ottenerne la restituzione in natura.
Nella pratica, tale reato viene anche indicato sic et simpliciter come scrocco.
L. Delpino (magistrato in Cassazione),
Manuale di diritto penale, Parte speciale,
Edizioni giuridiche Simone, 2014.
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