Giusto per dirne una

Articolo 2. Codice penale.
Successione di leggi penali

C. 1 Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
L’articolo 2 riguarda non solo i casi in cui oggi un fatto non è punito e domani si, ma anche i casi in cui la pena venga aggravata. Il principio è basato anche sull’articolo 11 delle preleggi al codice civile (la legge non dispone che per l’avvenire: non ha effetto retroattivo).
La ratio seguita è quella della certezza (i consociati devono sapere se compiendo un determinato gesto compiono un reato ed eventualmente quanto) e di garanzia (contro gli abusi del potere legislativo).
Sempre seguendo il profilo della garanzia, se le leggi successive sono più favorevoli al soggetto possono essere utilizzate quelle. Viene però minata la certezza ma d'altro canto è vero che se il legislatore abbassa la pena ci sarà un motivo: ha trovato sproporzionata o eccessiva la pena precedentemente prevista, quindi per il principio di eguaglianza si applica la legge nuova.
C.2 Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Riguarda i fatti che non costituiscono più reato. È un concetto diverso dall’abrogazione della norma penale. È un ipotesi in cui la legge superiore è più favorevole al soggetto incriminato e se vi è stata condanna questa viene interrotta. Si dice che l’abolitio criminis “travolge il giudicato”.
C.4 Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se il fatto è sempre penalmente rilevante ma disciplinato in maniera differente, quale legge il giudice deve prendere in considerazione? Considerare la legge vigente nel momento in cui il fatto è stato compiuto e le posteriori e utilizzare la più favorevole. La norma indica un limite: salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ovvero già intervenuta la condanna.
C.3 Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.
Con una legge del 2006 (n° 85\2006 articolo 14 - governo Berlusconi III) è stato introdotto un terzo comma per l’ipotesi in cui il legislatore decida di tramutare una pena detentiva in una pena pecuniaria. Sulla base del 4° comma se il processo è ancora in corso il giudice deve utilizzare le norma più favorevole. In questo caso però anche se la condanna è già intervenuta la sentenza del giudice si tramuta convertendo ogni giorno di detenzione rimanente in 38€.
La norma è sorta dopo la condanna di alcuni politici per vilipendio, precedentemente condannato con la detenzione. Nel 2006 hanno subito modifica sia la norma sul vilipendio (ora sanzionato con pena pecuniaria) e l’articolo 2 del codice penale, che ha visto l’introduzione di questo comma. È stato riscontrato dalla dottrina che questo comma crea delle disparità.

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