Fotografie della tua assenza

A breve saremo chiamati ad esprimere la nostra opinione su temi particolarmente delicati, potrebbe quindi essere necessario fare un po' di luce su cosa chi viene chiesto per capire cosa vogliamo rispondere, prima di finire come da Geppi dove chi non ha un'opinione è invitato ad azzardarla!
Oggi parlo del quarto ed ultimo questito relativo al cd legittimo impedimento.
Quarto quesito (Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale)
Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l'articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza"?
La domanda fa espresso riferimento ad articoli e commi, alcuni sono di natura strettamente procedimentale, altri sono più utili da leggere ed analizzare per capire di cosa stiamo parlando.
Il primo comma del primo articolo della legge prevede che per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisca un impedimento legittimo a comparire nelle udienze dei procedimenti penali nei quali è imputato (secondo la definizione di legittimo impedimento data dal codice di procedura penale all'articolo 420 ter) il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni che leggi e regolamenti prevedono per la sua carica. Il secondo comma ripropone lo stesso allargamento ma riferito alle figure dei Ministri della Repubblica.
L'articolo 420ter del codice di procedura penale, al quale la legge fa riferimento, identifica delle ipotesi che giustificano l'assenza dell'imputato in udienza, al verificarsi delle quali il giudice, di fatto, è obbligato a rinviare l'udienza stessa. Si tratta ovviamente di una possibilità di cui chiunque può avvalersi, ripresa dalla legge del 2010 al fine di aggiungere a tali previsioni di carattere generale, specifiche giustificazioni relative alla particolare qualifica istituzionale \ politica del soggetto nei confronti del quale si svolge il processo.  Abrogare questa norma non andrebbe quindi a rimuovere tale garanzia nei loro confronti ma a ridimensionarla entro i confini propri di qualsiasi altro individuo.
Dovrà quindi essere la risposta di chi è favorevole all'abrogazione e No quella di chi invece preferisce, oggettivamente, che la legge non sia uguale per tutti.

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